OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE IL GREEN PASS A CHIUNQUE ACCEDA ALLE STRUTTURE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AI SENSI DEL DL N.122 DEL 10 SETTEMBRE 2021.- INFORMATIVA PRIVACY

Il D.L. 122 del 10 settembre 2021 estende l’obbligo di possedere il green pass a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.

Ricordiamo che il green pass viene rilasciato:

  • A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
  • A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  • A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
  • Ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sono esonerati dal possesso del green pass non solo gli studenti, ma anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 n. 35309

L’obbligo si applica a chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.

Il Green pass va esibito e verificato giornalmente dal personale.

In assenza di Green pass ovvero con certificazione non valida a qualunque titolo, i Collaboratori scolastici non consentiranno l’accesso a nessuno.

 ALLEGATI

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122

INFORMATIVA PRIVACY GREEN PASS

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